conguagli
divisionali non sono soggetti ad IVA
A mio modesto avviso - senza
entrare nel merito sulla natura giuridica del conguaglio divisionale - i
conguagli non sono e non saranno mai soggetti ad IVA , quantunque la divisione
venga posta in essere tra soggetti IVA (imprese) o tra soggetti muniti del
presupposto soggettivo .
La legge non considera
"cessione di beni" le cessioni che hanno per oggetto danaro o crediti
in danaro con la conseguenza che per alcuni autori la fattispecie sarebbe
carente di quel presupposto oggettivo capace di annoverare i conguagli
tra le operazioni soggette ad IVA o tra le operazioni esenti da IVA.
Si fa notare - poi - che la formulazione
della norma sui conguagli divisionali (a prescindere dalla circostanza
sulla esistenza del presupposto oggettivo ) consenta - in prima battuta di
ritenere - che il legislatore non si sia preoccupato tanto di considerare
l'attribuzione o "divisione con conguaglio" come un atto di
natura traslativa e non dichiarativa, ma si sia limitato ad effettuare una
"equiparazione" ai trasferimenti al solo scopo di prevenire manovre
elusive.
Da qui l'applicazione
dell'imposta di registro e giammai dell'IVA, atteso che la norma sull'iva
e sui relativi presupposti applicativi è una norma eccezionale insuscettibile
di applicazione analogica ad altre fattispecie non specificamente contemplate.