conguagli divisionali non sono soggetti ad IVA


 

Not. Filippo Magurno

 

A mio modesto avviso - senza entrare nel merito sulla natura giuridica del conguaglio divisionale - i conguagli non sono e non saranno mai soggetti ad IVA , quantunque la divisione venga posta in essere tra soggetti IVA (imprese) o tra soggetti muniti del presupposto soggettivo .

 

La legge non considera "cessione di beni" le cessioni che hanno per oggetto danaro o crediti in danaro con la conseguenza che per alcuni autori la fattispecie sarebbe carente di  quel presupposto oggettivo capace di annoverare i conguagli tra le operazioni soggette ad IVA o tra le operazioni esenti da IVA.

 

Si fa notare - poi - che la formulazione della norma sui conguagli divisionali  (a prescindere dalla circostanza sulla esistenza del presupposto oggettivo ) consenta - in prima battuta di ritenere - che il legislatore non si sia preoccupato tanto di considerare l'attribuzione o "divisione con conguaglio" come un  atto di natura traslativa e non dichiarativa, ma si sia limitato ad effettuare una "equiparazione" ai trasferimenti al solo scopo di prevenire manovre elusive.

 

Da qui l'applicazione dell'imposta di registro e giammai dell'IVA, atteso che  la norma sull'iva e sui relativi presupposti applicativi è una norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica ad altre fattispecie non specificamente contemplate.